19 Maggio, 2012
Maggio, 2012

Il decreto IMU è legge: ecco le principali novità
In via definitiva dal senato che ha votato la fiducia al governo- e dopo l´approvazione della camera, il decreto sull´imu è legge. anche se manca la firma del presidente della repubblica, il testo approvato è quello con cui dovranno fare i conti i tanti italiani proprietari di un immobile. che sia prima o seconda casa, in una grande città o in periferia, per uso commerciale o abitativo, l´imposta sugli immobili non risparmierà nessuno. o quasi. bombardate da una pioggia di emendamenti nel suo passaggio alla camera, le norme sull´imu (contenute nel più generale decreto fiscale) sono state almeno in parte modificate

1) definizione di abitazione principale- si definisce prima casa anche l´immobile non locato posseduto da anziani e disabili che stabiliscono la loro residenza in case di riposo; l´immobile non locato di cittadini italiani residenti all´estero. per gli immobili degli anziani dati in affitto resta la possibilità dei comuni di far pagare un imu agevolata. in caso di separazione o divorzio sarà il coniuge che abita nell´abitazione a dover pagare l´imu

2) imu rateizzata- l´imu sulla prima casa si potrà pagare in 2 o 3 rate. nel primo caso si pagherà il 50% dell´imposta (calcolata sull´aliquota base) il 16 giugno e il restante 50% (più l´eventuale conguaglio) entro il 16 dicembre. nel secondo caso, la prima rata e la seconda, corrispondenti al 33% dell´aliquota base si dovranno pagare entro il 16 giugno e il 16 settembre, mentre il 16 dicembre sarà la data di pagamento del saldo e dell´eventuale conguaglio. per la seconda casa è ammesso il solo pagamento in due rate, 16 giugno e 16 dicembre. è prorogato al 30 settembre la presentazione delle dichiarazioni imu sugli immobili per i quali l´obbligo di dichiarazione è sorto dal 1 gennaio 2012

3) sgravi sulla prima casa- le detrazioni si applicano solo se il proprietario e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nell´abitazione stessa. le agevolazioni si applicano su un solo immobile se i componenti del nucleo famigliare risiedono nello stesso comune

4) esenzioni imu- tutti i fabbricati strumentali situati nei comuni di montagna saranno esenti dal pagamento dell´imposta. esenzioni anche per le case inagibili che non danno reddito. esenzioni imu ed irpef per gli immobili colpiti dal terremoto dell´aquila, purché distrutti o oggetto di un´ordinanza sindacale di sgombero perché parzialmente o totalmente inagibili

5) deduzioni- si applica la misura agevolta del moltiplicatore imu, pari a 110, ai terreni non coltivati e ai terreni agricoli solo se di proprietà di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. deduzione del 35% per gli affitti degli immobili di interesse storico o artistico. per gli affitti soggetti alla cedolare secca ci sarà l´esenzione dell´imposta di bollo. esenzione dalle imposte di registro e di bollo in caso di fideiussione a favore del conduttore

6) pagamento con il bollettino- l´imu potrà essere pagato anche con un bollettino postale oltre che con il modulo f24

7) imu-bis-modifiche all´imposta di scopo, ribattezzata imu-bis. i comuni potranno decidere se introdurla e, nel caso fosse già in vigore, di adattarla all´imu. è stata estesa a quest´imposta la base imponibile prevista dalla manovra di dicembre per l´imu, per cui l´imposta si applicherà su un imponibile più alto

Aprile, 2012

Tassa IMU e novità Fiscali - Aprile 2012

La commissione finanze della camera ha approvato l´emendamento al decreto fiscale che prevede un pagamento in tre rate. l´imposta sugli immobili dovrà essere versata il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre. la prima e la seconda rata corrispondono ciascuna a un terzo dell´imposta, calcolata secondo l´aliquota base, mentre la terza corrisponde al saldo dell´intero anno. l´ultima rata dipenderà dalla variazione dell´aliquota decisa dal governo e dai comuni



Il pagamento in tre rate potrebbe anche essere solo un´opzione, come previsto da un emendamento attualmente al vaglio della commissione. nessuna modifica per la seconda casa: l´imposta infatti dovrà essere versata in due rate, la prima corrispondente all´aliquota base, e la seconda che risentirà delle variazioni delle aliquote



Altre delle novità introdotte dagli emendamenti al decreto fiscale, prevedono l´esenzione imu, irpef e ires per le abitazioni distrutte dal terremoto abruzzese, l´aumento dello sconto irpef dal 20% al 40% per le dimore storiche e lo slittamento al 30 settembre del termine per la dichiarazione imu



La definizione di prima casa ha sempre lasciato aperte delle situazioni di dubbio, ma anche di abuso da parte di molte famiglie. con le novità del decreto legge fiscale, all´esame della commissione finanze della camera, cambiano i criteri per gli sgravi relativi alla prima abitazione



Questa la novità: l´aliquota agevolata e la detrazione si applica per l´immobile dove abita tutto il nucleo familiare e comunque sarà possibile solo un´agevolazione a famiglia



Le detrazioni valgono solo per la prima casa e sono pari a 200 euro più 50 euro per ogni figlio a carico fino ai 26 anni (al massimo, in totale, 600 euro). per ottenere gli sgravi e limitare così gli abusi, queste agevolazioni si conteranno una volta sola per ciascuna famiglia, anche se i singoli componenti hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi dello stesso comune



I coniugi conviventi che posseggono due case e dichiarano residenze separate potranno applicare le detrazioni (ma anche l´aliquota agevolata, più bassa) alla sola abitazione in cui hanno dimora abituale. a pagare la nuova imposta sulla casa sarà chi ci abita perché gli è stata assegnata, a prescindere dal fatto che ne sia proprietario



Nel caso di separazione o divorzio pagherà l´imu chi resta nella casa, chi ha dunque un diritto di abitazione anche se non necessariamente ne è proprietario

Marzo, 2012

Situazione Mercato Immobiliare Marzo 2012





IL MERCATO DEI MUTUI DECIDE SULLE COMPRAVENDITE :

mentre le compravendite immobiliari languono i costi dei mutui crescono. nonostante l´euribor basso e la pioggia di liquidità sulle banche, da parte della bce, chi si avvicina ad uno sportello bancario per chiedere un prestito per la casa se ne va scoraggiato. con questi mutui e con questi prezzi degli immobili, domanda e offerta non si incontreranno mai.





COSA DEVE FARE CHI VUOLE COMPERARE:





1. avere dei risparmi. in questo momento le banche concedono, nel migliore dei casi, il 70% del valore dell´immobile. considerando inoltre le spese iniziali (notaio, tasse, ecc) ciò significa che i potenziali acquirenti devono avere a disposizione il 40% del valore dell´abitazione. per fare un esempio, se una casa costa 200mila euro e non si hanno 80mila euro, meglio lasciar perdere





2. non indebitarsi oltre il 35% del proprio reddito. le banche sono più selettive al momento di concedere un prestito. bisogna pertanto calcolare la rata, ma non solo con l´euribor attuale, che è ai minimi, ma anche considerando gli aumenti futuri. nella peggiore delle ipotesi la rata del mutuo non deve superare il 35% del reddito disponibile/>



3. stabilità lavorativa. questo è un capitolo findamentale, dato che, statali a parte, presto la riforma del lavoro potrebbe modificare in profondità i rapporti da lavoro dipendente





COSA DEVE FARE CHI VUOLE VENDERE:




i proprietari che non hanno nessuna fretta di vendere il proprio immobile, ovviamente, possono aspettare. chi invece non può farlo e vuole accelerare l´operazione deve:




1. essere realista sulle capacità di spesa attuali: in pratica deve essere informato suille condizioni dei mutui tanto quanto l´acquirente e sapere che nessuno potra`avere un finanziamento come nel 2007




2. non fidarsi di chi non è passato in banca. molti potenziali acquirenti fanno tranquillamente delle proposte ma non hanno la minima idea delle difficoltà che avranno epr ottenere un prestito




3. rivedere il prezzo in base alle capacità si spesa reali. chi compra casa e ha bisogno di un mutuo è nelle condizioni di un saltatore che ha bisogno di una pertica. se la pertica è il mutuo, il prezzo è l´asta da saltare: è inutile metterla troppo in alto, se le pertiche in circolazione non sono sufficienti

Febbraio, 2012

PROMOZIONE A.C.E. 2012 - ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA






Certifica con noi il tuo immobile a prezzo convenzionato e per ogni incarico esclusivo di vendita/locazione della durata di 6 mesi accettato da Fontana Immobiliare Srl resterà a nostra completa cura e spese.





AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI OGGETTO DI ANNUNCI COMMERCIALI





A seguito delle numerose richiesta di chiarimento intervenute, si ritiene necessario aggiornare la comunicazione regionale del 13.12.2011, prot. 25944, rivola ai comuni specificando ulteriormente indicazioni già fornite e fornendo nuove precisazioni. Pertanto, la presente nota sostituisce quella sopra citata.


La deliberazione della Giunta regionale n IX/2555 del 24.11.2011 approva le disposizioni per rendere operativo l’obbligo (previsto dall’ art.9 della l.r. 24/2006, come modificato dalla l.r. 3/2011) di dichiarare la classe energetica e l’indice di prestazione energetica relativi alla climatizzazione invernale o al riscaldamento della singola unità immobiliare o dell’intero edificio in tutti gli annunci commerciali finalizzati alla relativa vendita o locazione.


La violazione al suddetto obbligo è disciplinata dall’art.27 comma 1 quater, della l.r. 24/2006 e s.m.i. e prevede una sanzione amministrativa da 1000 a 5000 euro. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui e situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.


Come previsto dal punto 5 della dgr IX/2555, l’Organismo Regionale di Accreditamento, identificato con dgr VIII/5018 e s.m.i. nella società regionale Cestec Spa , è tenuto a verificare periodicamente il rispetto degli obblighi di cui ai punti 1 a 3 e le conseguenti misure adottate dai comuni competenti. Le risultanze di tale verifica devono essere trasmesse alla Regione Lombardia con periodicità annuale.


Pertanto, si raccomanda ai Comuni di provvedere ad individuare, all’interno dei propri uffici, i soggetti a cui attribuire le competenze relative al ricevimento delle comunicazioni di cui al successivo punto 3, alla vigilanza e all’emissione dei provvedimenti previsti in materia di illeciti amministrativi dalla l. 689/91 e dalla l.r. 90/83.


Al fine di assicurare una puntuale applicazione della normativa in questione su tutto il territorio regionale si fa presente che:


1. la violazione dell’obbligo sussiste qualora il contratto/ordinativo, ecc. per disporre la pubblicazione dell’annuncio (in una qualsiasi delle modalità indicate nella dgr IX/2555) sia stato effettuato a partire dall’ 1.1.2012, mentre la pubblicazione di annunci commerciali pattuii prima di tale data non sarà soggetta a sanzioni. In quest’ultima ipotesi rientrano anche gli annunci pubblicai dopo l’1.1.2012 su spazi commerciali acquistati/affittati prima della medesima data. Non sono ammesse proroghe o rinnovi per gli annunci che non includano dati relativi alle prestazioni energetiche degli edifici o delle unità abitative.


2. in conseguenza a quanto sopra precisato, l’annuncio commerciale, pubblicato dopo l’1.1.2012, che costituisce il rilancio di un annuncio convenuto prima di tale data, non sarà soggetto a sanzione. In primo luogo, quindi, occorre verificare se l’annuncio scaturisce direttamente da una richiesta di pubblicazione o se è stato ripreso da altre pubblicazioni antecedenti; in quest’ultimo caso, occorre percorrere a ritroso la catena delle responsabilità editoriali connesse alle varie testate, in modo da verificare se la data in cui è stato convenuto il “contratto originario” è antecedente al 1° gennaio 2012 e non vi sono state integrazioni o rinnovi dopo tale data. Qualora non lo sia, il Comune dovrà provvedere a contestare la violazione in parola.


3. con riferimento ai cartelli vendesi/affittasi , il titolare dell’annuncio commerciale che ne ha disposto l’affissione prima del 1.1.2012, al fine di non incorrere nella sanzione prevista dalla l.r. 24/2006, deve trasmettere un’auto dichiarazione ex art.47 del dpr 445/2000 al comune in cui è situato l’immobile, indicando il numero e il luogo esatto in cui sono affissi i cartelli in questione, inclusi quelli esposi presso la propria sede. Tale autodichiarazione deve essere trasmessa entro il 31.12.2011 con raccomandata A/R o posta certificata e copia della stessa deve essere conservata dallo stesso titolare dell’annuncio.


4. per quanto l’Attestato di certificazione energetica (ACE), debba essere predisposto a cura del proprietario dell’immobile, la violazione dell’obbligo relativo al mancato inserimento dei dai relativi al suddetto attestato negli annunci commerciali deve essere contestato al titolare degli annunci medesimi, a prescindere dal fatto che tale titolare sia lo stesso proprietario o un altro soggetto.


5. nel caso di annunci commerciali relativi alla vendita o alla locazione di più unità abitative indistinte, il titolare dell’annuncio potrà limitarsi ad indicare la classe energetica e la prestazione energetica minima di tutte le unità abitative a cui fa riferimento il medesimo annuncio.


6. l’obbligo riguarda gli annunci commerciali finalizzai alla vendita o ala locazione di singole unità immobiliari o di interi edifici ubicati sul territorio regionale, pertanto non incorrono in alcuna variazione gli annunci relativi ad edifici ubicai al di fuori del territorio di competenza della Regione Lombardia. Viceversa, la violazione relativa ad annunci pubblicai in comuni diversi da quello in cui è situato l’immobile oggetto di annuncio è perseguibile solo da quest’ultimo comune.


Vi comunichiamo inoltre, che con deliberazione IX/2555 è stabilito che gli enti pubblici possono avvalersi di dipendenti interni accreditati come certificatori energetici per la certificazione degli edifici di loro proprietà.